DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno

Coming into Force13 Agosto 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/07/29/088G0362/ORIGINAL
Enactment Date15 Luglio 1988
Published date29 Luglio 1988
Official Gazette PublicationGU n.177 del 29-07-1988
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetta art. 107;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA

il seguente decreto: Art. 1.

  1. In relazione al disposto dei commi primo e terzo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, allorche' l'avvenuta iscrizione di alunni possa compromettere l'efficienza della scuola, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in quanto essi non possiedono una adeguata conoscenza della lingua di insegnamento prevista per la scuola di frequenza, tale da consentire loro di seguire utilmente l'insegnamento nella classe di iscrizione, la questione viene sottoposta tra il ventesimo ed il venticinquesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico:

    1. nell'ambito della scuola materna, dall'insegnante con motivata richiesta al comitato della scuola materna della relativa scuola, che deve sentire il genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione;

    2. nell'ambito dell'istruzione primaria, secondaria ed artistica, dal direttore o preside competente, su motivata richiesta dell'insegnante o del consiglio di classe, previa audizione del genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione o dell'alunno maggiorenne, alla commissione paritetica di cui al comma 2.

  2. La commissione paritetica e' composta da quattro esperti effettivi e due supplenti, di cui due effettivi ed uno supplente appartenenti al gruppo linguistico italiano e due effettivi ed uno supplente appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Gli esperti appartenenti al gruppo linguistico italiano vengono nominati dal sovrintendente scolastico; quelli appartenenti al gruppo linguistico tedesco dall'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca. Le rispettive nomine avvengono con provvedimenti disgiunti del sovrintendente scolastico rispettivamente...

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