DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1949, n. 1182 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio

Coming into Force08 Giugno 1950
Enactment Date05 Novembre 1949
Published date24 Maggio 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/05/24/049U1182/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.118 del 24-05-1950
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e ad interim per il bilancio; Decreta:

Art 1.

Le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio, sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana, dalla Amministrazione regionale a norma e nei limiti dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Art 2.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione nelle materie di cui agli articoli 14, lettere d), e), h) e 17 lettera e), dello Statuto, gli uffici periferici del Ministero dell'industria e del commercio esistenti nel territorio della Regione passano alle dipendenze della stessa e fanno parte integrante della sua organizzazione amministrativa.

La disposizione ha effetto dal 3 luglio 1947.

Art 3.

La vigilanza e la tutela sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura e su tutti gli altri enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali, esistenti nel territorio della Regione, sono svolte dall'Assessorato regionale per l'industria ed il commercio.

Il Governo della Regione sara' rappresentato negli organi collegiali del Ministero dell'industria e del commercio che provvedono sul piano nazionale nelle materie di competenza di quest'ultimo.

Art 4.

L'Assessorato regionale esercita le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che assumano rischi entro i limiti territoriali della Regione.

Per quanto concerne le assicurazioni sulla vita e quelle individuali sugli infortuni, l'Assessorato esercita le attribuzioni del Ministero previa intesa con quest'ultimo, sentita la Commissione consultiva istituita con decreto legislativo 15 settembre 1046, n. 349.

Un rappresentante del Governo della Regione fara' parte della predetta Commissione consultiva.

Norme transitorie e finali.
Art 5.

Per quanto concerne gli enti pubblici istituiti dallo...

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