Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e per i beni e le attivita' culturali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasferimento di beni
Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A;
I beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del demanio della regione o dell'ente locale destinatario.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e per i beni e le attivita' culturali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasferimento di beni
Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A;
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 SETTEMBRE 2003, N. 278.
Art
3.
Effetti del trasferimento
Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero dall'ente pubblico destinatario, o nei loro confronti.
I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione ovvero all'ente pubblico destinatario, dalla data di consegna.
Art
5.
Esenzioni fiscali
Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, anche nel caso di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali
Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Mattarella, Ministro della difesa
Bianco, Ministro dell'interno Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino