DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2016, n. 114 - Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali

Coming into Force12 Luglio 2016
Published date27 Giugno 2016
Enactment Date09 Giugno 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/06/27/16G00123/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.148 del 27-06-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: «Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna» ed in particolare l'articolo 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 1° febbraio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto reca disposizioni sulla determinazione e sull'attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali, comunque denominate, spettanti alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come indicate negli articoli seguenti. Dette entrate comprendono le indennita', le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento e non includono le sanzioni amministrative.

  2. Le entrate di cui al comma 1 sono determinate, salvo quanto stabilito con il presente decreto legislativo, sulla base dell'ammontare delle entrate riscosse dallo Stato nel territorio regionale e afferenti al medesimo territorio, nonche' sulla base delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione.

Art 2.

Modalita' di attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla regione

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e le modalita' volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali di cui all'articolo 1 riscosso dall'Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le quote delle compartecipazioni al gettito erariale sono corrisposte alla Regione secondo le modalita' indicate dal presente decreto legislativo.

Art 3.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche

  1. Le quote di gettito relative alle tasse automobilistiche spettanti alla Regione sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in base alle comunicazioni del Dipartimento delle finanze relative ai versamenti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Art 4.

Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche

  1. La quota relativa alle imposte sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a), e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, e' convenzionalmente costituita:

    1. dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

    2. dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

    3. dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

  2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettera c), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze, sentita l'Agenzia delle Entrate, e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art 5.

Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle societa'

  1. La quota relativa all'imposta sul reddito delle societa' - IRES, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, e' determinata dal Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione:

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