DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1983, n. 49 - Norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti

Coming into Force12 Marzo 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/02/25/083U0049/CONSOLIDATED/19970731
Enactment Date15 Febbraio 1983
Published date25 Febbraio 1983
Official Gazette PublicationGU n.55 del 25-02-1983
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i vigenti provvedimenti tariffari riguardanti i servizi postali nonche' i servizi di telecomunicazioni relativi a utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utenze telex, utenze fototelegrafiche, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per la editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, recante le norme di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 28 della stessa legge 5 agosto 1981, n. 416;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Le riduzioni previste dall'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano, a domanda e con le decorrenze fissate dal citato art. 28, alle tariffe stabilite nei rispettivi provvedimenti ed a beneficio delle imprese editrici di testate periodiche, nonche' delle agenzie di stampa di cui all'art. 27 della medesima legge.

Art 2.

Le riduzioni relative alle tariffe telefoniche di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano alle testate che abbiano periodicita' effettiva di almeno nove numeri all'anno; le riduzioni relative alle tariffe di telecomunicazione e postali di cui al secondo comma del medesimo art. 28 si applicano ai periodici appartenenti ai quattro gruppi previsti dall'art. 71 del regolamento dei servizi postali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

Le riduzioni di cui al precedente comma si...

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