IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la legge 14 giugno 1925, n. 884;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
Visti i vigenti provvedimenti tariffari riguardanti i servizi postali nonche' i servizi di telecomunicazioni relativi a utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utenze telex, utenze fototelegrafiche, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per la editoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, recante le norme di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 28 della stessa legge 5 agosto 1981, n. 416;
Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Le riduzioni previste dall'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano, a domanda e con le decorrenze fissate dal citato art. 28, alle tariffe stabilite nei rispettivi provvedimenti ed a beneficio delle imprese editrici di testate periodiche, nonche' delle agenzie di stampa di cui all'art. 27 della medesima legge.