DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 107 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE

Coming into Force29 Settembre 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/09/14/18G00130/ORIGINAL
Enactment Date10 Agosto 2018
Published date14 Settembre 2018
Official Gazette PublicationGU n.214 del 14-09-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare l'articolo 8, contenente delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

  1. All'articolo 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia e la Consob:»;

  2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.

    ;

  3. al comma 2 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

Art 2.

Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

  1. All'articolo 83-duodecies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, con le modalita' e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «tempestivamente, secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».

Art 3.

Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

  1. All'articolo 104, comma 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».

  2. All'articolo 104-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione prevista dal presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».

  3. All'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «114» e' sostituita dalle seguenti: «17 del regolamento (UE) n. 596/2014».

  4. All'articolo 113, comma 3, lettere h) e i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore».

  5. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, prima delle parole: «nel presente Titolo» sono inserite le seguenti: «nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,»;

    2. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.

      ;

    3. all'alinea del comma 9, le parole: «64, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1».

  6. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, primo periodo, le parole: «Fermi gli obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le societa' controllate.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10.»;

    2. al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e puo' individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).»;

    3. i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

      3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.

      ;

    4. il comma 4 e' abrogato;

    5. il comma 7 e' sostituito dal seguente:

      7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione e' effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i termini delle comunicazioni, le modalita' e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle societa' in rapporto di controllo con l'emittente.

      ;

    6. il comma 8 e' abrogato;

    7. i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

      9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob puo' richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalita' stabilite con regolamento.

      10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalita' da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attivita' giornalistica, e comunica il relativo esito, nonche' le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

      ;

    8. il comma 11 e' abrogato;

    9. il comma 12 e' sostituito dal seguente:

      12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:

      a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;

      b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

      c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

      .

  7. All'articolo 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonche' degli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

    .

  8. L'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.

  9. Dopo l'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:

    Art. 115-ter (Comunicazioni relative alle quote di emissioni). - 1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.

    2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli...

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