DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 881 - Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto

Coming into Force01 Dicembre 1950
Published date16 Novembre 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/11/16/050U0881/ORIGINAL
Enactment Date08 Settembre 1950
Official Gazette PublicationGU n.263 del 16-11-1950
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale il R. Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 6 novembre 1944, con il quale fu nominato un commissario straordinario all'A.C.I., con il compito anche di studiare e proporre le modifiche da apportarsi allo statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1946, con il quale veniva approvata la deliberazione n. 178 in data 11 gennaio 1946 del predetto commissario straordinario, intesa a ripristinare l'antica denominazione di "Automobile Club d'Italia";

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e il commercio; Decreta: Art. 1.

L'Automobile Club d'Italia "A.C.I." con sede in Roma, eretto in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e' posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo.

Ferme le disposizioni degli articoli 1, primo comma, 2, 3 e 4 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, sono abrogate tutte le altre norme del citato regio decreto e successive modificazioni.

Art 2.

Le sedi provinciali dell'A.C.I. assumono la denominazione di Automobile Club "A.C." seguito dal nome del rispettivo capoluogo e conservano la personalita' giuridica ad esse riconosciuta con il regio decreto 24 novembre 1934, n. 2323.

Art 3.

Il Commissario per il turismo puo', per gravi motivi, sciogliere gli organi dell'Automobile Club d'Italia e dei singoli Automobile Club e nominare un commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

La gestione commissariale puo' essere prorogata per non piu' di sei mesi.

Art 4.

E' approvato e reso esecutivo il nuovo statuto dell'A.C.I., annesso al presente decreto, composto di 67 articoli e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 settembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - VANONI - -PACCIARDI - ALDISIO - D'ARAGONA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1950

Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 40. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Statuto dell'Automobile Club d'Italia

PARTE I Costituzione e scopi
Art 1

L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. - eretto in ente morale con regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con sede in Roma, e' la Federazione degli Automobile Club regolarmente costituiti e degli altri enti ed associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, fermo restando le specifiche attribuzioni gia' devolute ad altri enti.

L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A.

Art 2

La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, e' riservata all'A.C.I. ed agli A.C. federati.

Art 3

Possono aderire all'A.C.I. gli enti e le associazioni a carattere nazionale, non aventi scopo di lucro, che svolgono attivita' comunque convergenti verso gli interessi generali dell'automobilismo italiano.

L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I. corredata di una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco delle cariche sociali.

L'adesione impegna gli enti e le associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente statuto.

L'adesione ha la durata di un triennio ed e' irrevocabile.

Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'ente o dall'associazione almeno tra mesi prima della scadenza del triennio.

Art 4

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 l'A.C.I.:

  1. studia i problemi automobilistici, formula proposte, da' pareri in tale materia su richiesta delle competenti autorita' ed opera affinche' siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;

  2. collabora con le autorita' competenti alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica e assistenziale, ai fini della regolarita' e della sicurezza della circolazione;

  3. promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;

  4. promuove, incoraggia ed organizza le attivita' sportiva automobilistiche esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici;

  5. promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli;

  6. attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

  7. svolge ogni altra azione utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Art 5

L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con bilancio distinto da quello dell'amministrazione generale dell'Ente:

il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con decreto 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928 n. 510;

il servizio di esazione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli affidato all'A.C.I. dal Ministero delle finanze;

tutti gli altri servizi che potranno essere delegati all'A.C.I. dallo Stato o da enti pubblici.

ORGANI DELL'ENTE
Art 6

Sono organi dell'A.C.I.:

  1. l'Assemblea;

  2. il Consiglio generale;

  3. il Comitato esecutivo;

  4. il presidente.

Assemblea
Art 7

L'Assemblea e' costituita:

  1. dal presidente dell'A.C.I.;

  2. da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

  3. da un rappresentante del Ministero dell'interno;

  4. da un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale per le tasse e imposte indirette sugli affari;

  5. da un rappresentante del Ministero difesa-Esercito;

  6. da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

  7. da un rappresentante del Ministero del trasporti - Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione.

  8. da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

  9. da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade;

  10. dai presidenti degli A.C.;

  11. da un rappresentante di ciascuno degli altri enti o associazioni federati ai sensi dell'art. 3.

Art 8

L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

  1. designa il presidente dell'A.C.I.;

  2. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'A.C.I.;

  3. decide sulle direttive dell'attivita' dell'A.C.I.;

  4. determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.;

  5. determina l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.:

  6. delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea.

Art 9

L'assemblea si riunisce una volta l'anno, nel mese di novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti di cui all'articolo precedente.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio generale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri.

La convocazione e' fatta dal presidente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il...

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