LEGGE 19 luglio 1957, n. 588 - Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili

Coming into Force11 Agosto 1957
Published date27 Luglio 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/07/27/057U0588/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date19 Luglio 1957
Official Gazette PublicationGU n.186 del 27-07-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

All'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' aggiunto il seguente comma:

"Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi notarili mandamentali".

Art 2.

All'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' aggiunto il seguente comma:

"Gli Archivi notarili comunali passano alle dipendenze degli Archivi di Stato".

Art 3.

L'art. 4 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' sostituito dai seguente:

"Presso gli Archivi notarili superiori di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione e' determinata dalla tabella, A allegata alla presente legge".

Art 4.

Al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono aggiunti i seguenti:

"Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'art. 129, n. 2, suindicato e quelle dell'art. 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636".

La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge.

Art 5.

L'art. 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' sostituito dal seguente:

"Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia un ispettore generale, preposto all'Ufficio, e ventiquattro impiegati appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali non oltre sei della carriera direttiva, sei della carriera di concetto, dieci della carriera esecutiva e due di quella ausiliaria.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia".

Art 5.

L'art. 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' sostituito dal seguente:

(("Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e tecnici sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia quarantuno impiegati, appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali nove della carriera direttiva, otto della carriera di concetto, dodici della carriera esecutiva; otto della carriera ausiliaria e quattro della carriera ausiliaria tecnica.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

Alla direzione del predetto Ufficio centrale e' preposto un ispettore generale capo che esercita anche le funzioni di capo del personale degli Archivi notarili")).

Art 6.

All'art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' aggiunto il seguente comma:

"L'importo di dette tasse e' devoluto quale contributo alle spese di concorso".

Art 7.

Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneita' negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Art 7.

Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneita' negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Art 8.

Gli incaricati dei lavori di ordine e di pulizia e custodia dei locali, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato per almeno cinque anni lodevole opera negli Archivi notarili e siano forniti di tutti i requisiti prescritti per la nomina alla qualifica...

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