Normativa di riferimento

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@I. D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 114 del 18 maggio 1992), avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 32 del 9 febbraio 1993 ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 36 del 13 febbraio 1993 .

(Estratto)

TITOLO III

DEI VEICOLI

CAPO III

VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

SEZIONE III

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

98. ( Circolazione di prova). [1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi (53-56), i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli artt. 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (100; 254 reg.). Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega].

[2. La validità dell’autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari].

  1. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

  2. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 155 a € 624; ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (213).

[4 bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria].

TITOLO V

NORME DI COMPORTAMENTO

193. (Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile). 1. I veicoli a motore (47) senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli (55) e i rimorchi (56), non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa (181) a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

  1. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779 a € 3.119.Dato a Roma, addì 30 aprile 1992.

    @II. D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 25 del 30 gennaio 2002).

    (Estratto)

    1. (Autorizzazione alla circolazione di prova). 1. L’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per...

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