Non C'È Albero Cattivo Che Dia Frutti Buoni

AutoreVittorio Fanchiotti
Pagine205-209
205
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
Dottrina
NON C’È ALBERO CATTIVO
CHE DIA FRUTTI BUONI
di Vittorio Fanchiotti
Abstract
L’articolo si propone di fornire al lettore italiano una
visione panoramica sulla tematica della regola dei “frutti
dell’albero avvelenato”, corollario della più generale re-
gola di esclusione probatoria che inibisce l’utilizzabilità
delle prove raccolte violando i precetti costituzionali del
Quarto, Quinto e Sesto emendamento del Bill of Rights.
La regola dei frutti dell’albero avvelenato rende inu-
tilizzabili, salvo rare eccezioni, anche le prove derivate
dalle prime.
Il sistema statunitense diverge in maniera radicale
da quello italiano, ove lo spazio per le prove derivate da
quelle illecitamente raccolte trova conf‌ini assai debol-
mente presidiati.
The article’s purpose is to give to the Italian audience
a panoramic view of the doctrine of “the fruits of the poi-
sonous tree”. The doctrine represents a branch of the more
general exclusionary rule, which precludes the use as evi-
dence in criminal proceedings of every material collected
by violating the constitutional mandates of the Fourth,
Fifth and Sixth Amendment of the Bill of Rights. The fruits
of the poisonous tree’s rule excludes, with few exceptions,
every piece of evidence derivated from those collected by
the direct violation of the abovementioned Amendments.
The Italian system, on the contrary, concedes to the
evidence derivated indirectly from a tainted one a space
whose borders have very weakly, if any, protections.
SOMMARIO
1. La doctrine dei fruits of the poisonous tree. 2. I frutti dell’al-
bero avvelenato, frutta tipica dell’exclusionary rule. 3. Lo svi-
luppo della regola e le sue eccezioni. 4. Recenti sviluppi della
materia. 5. Un caso di mitridatizzazione: l’ordinamento italiano.
1. La doctrine dei fruits of the poisonous tree
La regola, rectius, la doctrine dei fruits of the poiso-
nous tree in senso tecnico si suole riferire principalmente
al Quarto Emendamento del Bill of Rights relativo a per-
quisizioni, sequestri e arresti (1).
Sia pure in misura più limitata, ma con conseguenze non
meno importanti, pur in parte diverse, essa trova applica-
zione anche in materia di confessioni estorte (coerced (2)),
di cui si occupa direttamente il Quinto, nella clause relativa
al privilege against self-incrimination, nonché a proposito
di alcuni prof‌ili del Sesto, in tema di diritto di difesa (3).
In realtà in dottrina non è mancato chi ha sostenuto
che nelle ipotesi di coerced confessions, cioè di confes-
sioni estorte dalla polizia ad un soggetto tratto in arre-
sto – si tratta dell’unica occasione in cui la polizia stessa
ha “nelle sue mani” l’arrestato ancora privo di difensore
e può indurlo alla “confessione”- la norma costituzionale
violata, da cui deriva l’exclusionary rule sarebbe il Quarto
e non il Quinto Emendamento. Muovendosi in un’ottica
testualista, e in qualche modo originalist, si afferma in-
fatti che il privilege del Quinto Emendamento riguarda,
nel suo riferimento letterale al witness (nor shall be a
person compelled to be a witness against himself, recita
la clause), unicamente la fase dibattimentale: le dichiara-
zioni estorte in precedenza, come regola generale, devono
essere escluse in quanto costituiscono non solo il risultato
di un’ irragionevole – e quindi preclusa espressamente dal
Quarto Emendamento – sorta di “sequestro” continuato
dell’arrestato, ma anche di un’irragionevole “perquisizio-
ne” della sua mente, volta a ottenere una confessione (4).
Potrebbero verif‌icarsi delle ipotesi eccezionali, le c.d.
“exigent circumstances”, casi “urgenti” in cui la polizia
abbia sia una “necessità speciale” di ottenere dichiarazio-
ni confessorie un arrestato senza le garanzie del Quinto
Emendamento, per esempio, allo scopo di evitare la mor-
te imminente della vittima di un sequestro di persona. In
tal caso non ci si troverebbe di fronte ad una violazione
dell’exclusionary rule del Quarto Emendamento - potendo
il “sequestro dell’arrestato” essere “ragionevole” e, quindi
consentito dall’Emendamento stesso? ma di quella relati-
va al Quinto, che comunque impedisce di utilizzare le di-
chiarazioni coerced come prova a carico dell’imputato in
sede dibattimentale. Ne consegue che l’exclusionary rule
va considerarata nei suoi rif‌lessi su tutte le norme costitu-
zionali in cui viene contemporaneamente coinvolta e non
con esclusivo riferimento ad una sola di esse (5).
In sintesi, “tradotta” dal legalese, la metafora dei frutti
dell’albero avvelenato sancisce la regola in base alla qua-
le ogni violazione di una delle citate norme costituzionali
rende inutilizzabile ogni tipo di materiale probatorio rac-
colto a seguito della violazione della norma stessa, cioè da
essa “derivato” in maniera “secondaria”.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT