La nobiltá della toga

AutoreLuigi Fadalti
Pagine609-611

Page 609

Con "nobiltà di toga" si intendevano storicamente i nuovi nobili che avevano acquisito il titolo esercitando anche funzioni di giustizia.

Non di questa nobiltà si parlerà, però, ma della nobiltà della toga ovvero dell'indossare la toga con dignità, onestà e competenza.

La "Toga" è storicamente l'abito maschile dei cittadini romani, costituito da un ampio e lungo mantello di lana (più tardi anche di lino o di seta), che si indossava sopra la tunica, lasciandone ricadere un lembo sul lato sinistro della persona, dalla spalla sin quasi a terra e facendo girare doppio, l'altro capo, sotto il braccio destro, gettandolo, infine, dietro la spalla sinistra: era ritenuto il simbolo stesso dell'identità nazionale romana.

Il 15 marzo del 44 A.C. il gesto simbolico con il quale Cimbro Tilio diede ai congiurati il segnale convenuto per l'assassinio di Cesare fu, appunto, tirarlo per la toga.

La toga di Caio Giulio Cesare fu, poi, esposta insanguinata in Senato.

Nei secoli a seguire la toga è sempre stata segno di distinzione, di nobiltà e di potere, ma anche di giustizia.

Nella Repubblica di Venezia la indossavano i dogi, i senatori (di colore rosso), i magistrati ed anche i medici (di colore nero): nei tempi attuali è tipica delle professioni forensi (magistrato ed avvocato), ma anche dei docenti universitari, almeno nelle occasioni solenni.

Il "tocco", invece, è un copricapo, di regola tondo e senza tesa: come la toga, anche il tocco, ancorché ormai desueto, fa parte della "divisa" degli avvocati.

Ma in cosa consistono "toga" e "tocco", quando e da chi debbono essere indossati?

Il R.D.L. 26 novembre 1933, n. 1578, contenente il l'«ordinamento della professione di avvocato e procuratore» all'art. 101 dispone che «le disposizioni approvate con R.D. 6 agosto 1926 n. 1683, continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente».

Gli artt. 104 e 105 del R.D. 6 agosto 1926, n. 1683 (così come modificato dell'art. 1 del R.D. 6 gennaio 1927, n. 3) testualmente prevedono quanto segue: «art. 104 -le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni ... per gli avvocati la toga è aperta, con larga mossatura in seta, colletto largo 20 cm. ed orlato da fasce di velluto dell'altezza di 3 cm., manica orlata da fascia di velluto dell'altezza di 10 cm., cordoni e fiocchi di argento misto seta nera od oro misto seta nera (nelle proporzioni di 2/ 3 ed 1/3) a seconda che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo speciale di cui all'art. 17 della L. 25 marzo 1996, n. 453 (N.d.A.: i patrocinanti avanti le magistrature superiori), cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto». Gli avvocati «... debbono indossare le divise nelle udienze dei Tribunali e delle Corti ... dinanzi ai Consigli dell'Ordine ed al Consiglio Superiore Forense (N.d.A.: ora Consiglio Nazionale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT