DECRETO 30 Luglio 2007 - Revoca del prodotto fitosanitario 'Neorim 25 WG', contenente la sostanza attiva rimsulfuron inscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva rimsulfuron;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti rimsulfuron dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2007, in alternativa:

  1. un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

  2. l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto il decreto datato 12 febbraio 2007, n. 13599, con il quale l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede legale in Merano (Bolzano), via Parini n. 4, e' stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato "Neorim 25 WG", contenente la sostanza attiva rimsulfuron, fino all'11 luglio 2011;

Considerato che l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007;

Rilevato che il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

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