Nel condominio, libertà d'antenna

AutoreRenata Giuliana Balzani
Pagine29-31

Page 29

Il condominio negli edifici non è soltanto la somma di proprietà esclusive. È piuttosto una realtà sempre nuova, non solo per quanto riguarda la gestione delle cose comuni, ma anche per l'incidenza delle necessità comuni sui diritti di proprietà dei singoli condomini stessi.

Ciò considerato, se veniamo a trattare, come al momento desideriamo trattare, l'argomento delle antenne televisive, diremo che esse, per la loro molteplicità di tipi, si circoscrivono in tale incidenza, proprio per la destinazione particolare del bene stesso ad uso delle abitazioni.

D'altro canto, la televisione, che in sostanza costituisce una nuova applicazione delle trasmissioni a distanza mediante onde elettro-magnetiche, iniziate limitatamente ai suoni, quale il telegrafo senza fili, per espandersi poi in radioaudizioni e quindi ampliate alle percezioni visive della televisione, necessita appunto di una antenna.

Non vi è dubbio che la televisione fu innovazione tecnologica di importanza incalcolabile, che fa ricevere programmi via etere notevolmente diversificati, sia nazionali che esteri. Una innovazione tecnologica che richiamò ben presto disposizioni legislative in materia: l'etere, l'aria atmosferica, considerata nella sua capacità conduttrice di suoni, a priori stava diventando un bene pubblico, la cui utilizzazione avrebbe dovuto essere disciplinata dallo Stato.

Fu così che nel 1940, con la L. 554 del 6 maggio, seguita dal decreto legislativo luogotenenziale del 5 maggio 1946 n. 382, furono emanate precise disposizioni, tuttora valide, che disciplinavano la messa in opera degli apparecchi radiofonici. Legge estesa nel 1954, su parere espresso del Ministero delle poste e telecomunicazioni, agli «aerei televisivi», cioè ai dispositivi di base per inradiare nello spazio onde elettromagnetiche e trasmettere o ricevere segnali elettrici espressi in immagini e suoni nel singolo apparecchio televisivo.

Non solo, ma il 29 marzo 1973, con il decreto legge n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973 n. 113, il Presidente della Repubblica inseriva nuove disposizioni in merito all'argomento, anche se queste nella sostanza rimanevano immutate rispetto alle disposizioni precedenti inserite nel Codice postale delle comunicazioni.

Un insieme di norme importanti, quelle ora citate, ma se le analizziamo con attenzione balza evidente il proposito del legislatore non soltanto di favorire al massimo l'espandersi dell'installazione della televisione quale importante mezzo di comunicazione per i singoli utenti, ma di favorire in particolare i radioamatori. Ed è altrettanto evidente che mirando a questo obiettivo, il legislatore non si sia troppo soffermato a valutare la possibile problematica che, con le installazioni delle antenne dei radioamatori, si viene a creare negli stabiliti in condominio. Una possibile involontaria trascuratezza del problema, ma una volta emanata la legge che dispone la facoltà di installazione sul tetto dello stabile di antenne singole, antenne centralizzate, le antenne dei radioamatori, e quelle paraboliche, diventano irrilevanti le proteste dei condomini finalizzate ad impedirne dette installazioni.

Unica pregiudiziale: l'installazione deve essere realizzata, non solo a regola d'arte rispettando le norme contenute nella legge stessa, ma anche rispettando le norme del secondo comma dell'art. 1102 c.c. Una installazione cioè che abbia l'attenzione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT