La negoziazione assistita

AutoreMassimiliano Di Pirro
Pagine771-772
771
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
Dottrina
La negoziazione assistita
di Massimiliano Di Pirro (*)
Dopo la pronuncia n. 272/2012 della Corte costituzio-
nale, che aveva cancellato l’istituto della mediazione obbli-
gatoria (art. 5, comma 1, D.L.vo 28/2010), il Governo Letta
l’aveva reintrodotto, senza, però, includervi il risarcimento
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Il Governo Renzi, con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (di
cui viene pubblicato un estratto in questo stesso fascicolo),
ha riconsegnato i sinistri stradali nelle mani dei mediatori,
attraverso l’introduzione della c.d. negoziazione assistita.
Si tratta, in particolare, di un istituto importato dal-
l’ordinamento francese, alternativo al contenzioso, che at-
tribuisce alle parti il potere di autoregolamentazione dei
loro rapporti e agli avvocati un ruolo centrale nella ricerca
di un accordo.
La procedura prende avvio con la redazione di un
accordo mediante il quale le parti, qualora non si siano
ancora rivolte a un giudice o a un arbitro, convengono
di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in
via amichevole il conf‌litto tramite l’assistenza dei propri
legali (art. 2, comma 1).
L’accordo deve indicare:
a) il termine per lo svolgimento della procedura, che
in ogni caso non può essere inferiore a un mese (termine
minimo ritenuto necessario per consentire un’adeguata
valutazione degli interessi in gioco);
b) l’oggetto della controversia, che ovviamente non può
riguardare diritti indisponibili.
La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullità,
è conclusa con l’assistenza degli avvocati, i quali, all’atto del
conferimento dell’incarico, informano il cliente della possi-
bilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita
e certif‌icano l’autograf‌ia delle sottoscrizioni apposte alla
convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
Particolare rilevanza assume l’art. 3, che attribuisce
alla convenzione assistita il ruolo di condizione di proce-
dibilità della domanda giudiziale nei seguenti casi:
a) controversie disciplinate dal codice del consu-
mo(escluse l’azione inibitoria ex art. 37 e l’azione di classe
ex art. 140 bis D.L.vo 206/2005);
b) giudizi di risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti:
c) pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti
50.000 euro (al di fuori dei casi di mediazione obbligatoria
previsti dall’art. 5, comma 1 bis, D.L.vo 28/2010).
In queste ipotesi la parte, tramite il proprio avvocato,
deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di
negoziazione assistita.
L’esperimento del procedimento di negoziazione assi-
stita non preclude la concessione di provvedimenti urgen-
ti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.
L’improcedibilità della domanda deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’uff‌icio dal
giudice, non oltre la prima udienza.
Quando l’esperimento del procedimento di negoziazio-
ne assistita è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se:
a) l’invito non è seguito da adesione;
b) l’invito è seguito da rif‌iuto entro trenta giorni dalla
sua ricezione;
c) è decorso il termine concordato dalle parti (che, in
ogni caso, non può essere inferiore ad un mese).
La procedura di negoziazione non costituisce condizio-
ne di procedibilità (art. 3, comma 3):
a) nei procedimenti per ingiunzione (inclusa l’oppo-
sizione);
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva
ai f‌ini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.);
c) nei procedimenti di opposizione o nei giudizi inci-
dentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
Le disposizioni di cui all’art. 3 acquistano eff‌icacia
decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di con-
versione del D.L. 12 settembre 2014, n. 132.
Nelle ipotesi di convenzione facoltativa e obbligatoria
l’invito a stipulare la convenzione deve contenere l’avverti-
mento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dal-
la ricezione o il suo rif‌iuto può essere valutato dal giudice
ai f‌ini della condanna alle spese del giudizio e di quanto
previsto dagli art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata) e 642,
comma 1, c.p.c. (esecuzione provvisoria dell’eventuale suc-
cessiva sentenza) (art. 4 D.L. 12 settembre 2014, n. 132).
Dal momento della comunicazione dell’invito a con-
cludere una convenzione di negoziazione assistita della
sottoscrizione della convenzione:
si producono, sulla prescrizione, gli effetti della do-
manda giudiziale;
b) é impedita, per una sola volta, la decadenza (art. 8).

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