Soluzioni negoziali della crisi d'impresa: gli accordi di ristrutturazione ed i piani attestati di risanamento. Una introduzione

AutoreEnrico Gabrielli
Pagine555-566
555
rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2011
Soluzioni negoziali della crisi d’impresa:
gli accordi di ristrutturazione ed i piani
attestati di risanamento. Una introduzione*
di Enrico Gabrielli
1.Incertus an, incertus quando”: così sembra sintetizzabile il percorso che, guidato
dalla mano ondivaga e tentennante del legislatore italiano, ha segnato nell’ultimo
quinquennio l’evoluzione del diritto della crisi d’impresa nel nostro ordinamento.
Dopo l’introduzione delle novità contenute nel d.l. 14 marzo 2005, n.35 poi
convertito con modiche nella l. 14 maggio 2005, n.80, infatti, ben altre e nume-
rose innovazioni si sono succedute, senza che – visti i risultati nora raggiunti – i
venti di riforma appaiano essersi ancora placati.
Tant’è che con il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge con modi-
cazioni con la l. n. 122 del 30 luglio 2010 è stato inserito un ulteriore cambiamento
al corpo normativo del diritto concorsuale, segnatamente nella parte che più di ogni
altra, negli auspici di tutti, avrebbe dovuto essere quella oggetto del più ampio, pro-
fondo e signicativo rinnovamento: quella del rapporto tra autonomia privata e
procedure concorsuali.
Tema di fondo della “riforma” e della “controriforma” del diritto della crisi d’im-
presa, e che si sarebbe dovuto esprimere, per un verso, con una nuova gura di
concordato preventivo per rendere più moderno ed eciente l’istituto, liberandolo
da un controllo giudiziale che in passato era risultato a volte perno eccessivo; e, per
un altro verso, mediante la creazione ex novo di istituti sia di allerta e di prevenzione,
sia di regolazione negoziale in senso proprio, dell’insolvenza, e che invece si è arre-
stata alla creazione degli “accordi stragiudiziali protetti” esenti da revocatoria (ex art.
67, 3° comma, lett. d) della l. fall.) e degli “accordi di ristrutturazione dei debiti”
(art. 182 bis l. fall.).
Il nuovo concordato preventivo, infatti, solo parzialmente amplia il potere dei
privati, poiché l’apertura della procedura è rimessa sempre e comunque unicamente
all’iniziativa dell’imprenditore.
La domanda si fonda infatti su un “piano”, cioè un atto di autonomia privata dal
medesimo proposto, che si articola non soltanto sulla base della misura dei debiti
* Lo scritto è destinato al Trattato delle procedure concorsuali, diretto da Ghia, Piccininni, Severini, per i tipi
della UTET.

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