Negligenza dell'amministratore e spoglio

AutoreOriana Negro
Pagine62-63

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L'ordinanza tocca punti interessanti che riguardano sia profili processuali dell'azione possessoria, quali la dualità della procedura introdotta, in entrambe le fasi, con ricorso, sia profili sostanziali, quali i rapporti con l'art. 843 c.c. e il litisconsorzio; il punto che, peraltro, fino ad oggi non è stato mai oggetto di dibattito e che ha reso, nell'ipotesi, il ricorrente soccombente, è quello afferente la legittimazione passiva dell'amministratore condominiale, in proprio, nelle procedure possessorie.

Nel caso in specie, l'Ufficio Giudicante ha stabilito che la condotta illegittima dell'amministratore, pur potendo rappresentare fonte di responsabilità contrattuale nei confronti dei condomini, non lo rende autore dello spoglio e, di conseguenza, non lo individua quale soggetto destinatario di provvedimento di reintegrazione o di manutenzione, in quanto la condotta idonea alla molestia sia stata posta in essere nell'adempimento del mandato conferito dal condominio e, quindi, all'interno delle proprie funzioni, con imputazione diretta della condotta (e delle conseguenze) ai condomini.

Detta decisione parte, probabilmente, dal presupposto secondo il quale, non esercitando, l'amministratore perso-Page 63nalmente, il possesso sulle parti comuni dell'edificio ma esercitando per conto dei condomini e operando, invece, una detenzione non qualificata e priva di un proprio interesse, allo stesso modo, la posizione soggettiva si proietta, con le medesime conseguenze, anche in relazione alle situazioni esterne alle parti comuni dello stabile, nella specie su un fondo privato di un condominio.

Invero, non sussiste omogeneità tra il possesso esercitato all'interno delle parti comuni dello stabile e quello eventualmente esercitato nei rapporti con terzi; il possesso esercitato dall'amministratore per conto dei condomini su opere condominiali ed accessorie trae origine direttamente dal titolo (parte statica della normativa condominiale) e si atteggia (in alcuni casi coincide) alla stregua delle attività esercitate secondo l'art. 1102 c.c.; il potere esercitato quale rappresentante del condomini nei rapporti con beni esterni, ad esempio le proprietà private, trae origine dall'attività gestoria (parte dinamica della normativa) dell'amministratore, per conto dei condomini o dell'assemblea, per cui viene a perdersi quel potere diretto sul bene, che proviene dall'esercizio di un diritto reale, per acquisire una connotazione obbligatoria...

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