Riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria alla compensazione della differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nel sistema elettrico nazionale, per gli anni 2002, 2003 e sino all'avvio del dispacciamento di merito economico al 1?? aprile 2004. (Deliberazione n...

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 settembre 2005 Riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica,

necessaria alla compensazione della differenza tra perdite effettive e perdite

convenzionali nel sistema elettrico nazionale, per gli anni 2002, 2003 e sino

all'avvio del dispacciamento di merito economico al 1 aprile 2004. (Deliberazione

n. 186/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 settembre 2005; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 dicembre 2001, n. 317/01 (di seguito

deliberazione n. 317/01); la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03); la deliberazione dell'Autorita' 7 luglio 2003, n. 73/03 (di seguito: deliberazione n. 73/03); la deliberazione dell'Autorita' 20 novembre 2003, n. 132/03 (di seguito: deliberazione n. 132/03); la deliberazione dell'Autorita' 19 febbraio 2004, n. 18/04; il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);

Considerato che

il testo integrato e le deliberazioni dell'Autorita' in materia di dispacciamento prevedono, tra l'altro, che le partite di energia elettrica alla base della liquidazione dei corrispettivi per i servizi di trasporto, misura, vendita e dispacciamento dell'energia elettrica devono essere calcolate utilizzando fattori convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti fissati dall'Autorita'; la deliberazione n. 67/03 ha modificato il Testo integrato, istituendo un'apposita componente tariffaria (UC5) a copertura dei costi sostenuti dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete) a seguito dell'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare l'eventuale differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nel sistema elettrico nazionale, nell'ambito del servizio di dispacciamento; nel corso dell'istruttoria conoscitiva sulle modalita' e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di...

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