LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2012, n. 36 - Modificazioni di leggi regionali in materia di aree naturali protette e di giardini botanici alpini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 15 gennaio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e' sostituito dal seguente: «1. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal presidente dell'Ente Parco;

  1. dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

  2. da un rappresentante del/dei Comuni territorialmente interessati, scelto in accordo tra i Comuni stessi;

  3. da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;

  4. da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).». 2. Il comma 2...

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