Natura e finalità dei passi carrabili

AutoreMichele Annunziata
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  1. - I passi carrabili sono disciplinati dall'art. 22 del c.s. e dall'art. 46 del relativo Regolamento.

    La normativa indicata stabilisce che ´i passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietarioª (della strada).

    Il comma quarto dell'art. 22 cit. precisa che ´sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo previa autorizzazione dell'ente proprietario della stradaª.

    Come è noto, l'uso di beni demaniali (come le strade) può essere di tre specie: uso normale, consentito ad ogni persona (es. camminare sulla strada); uso speciale, che si ha quando con il consenso dell'ente proprietario del bene si riconoscono al privato facoltà che comportino un uso più intenso del suolo pubblico, sempre compatibilmente con la destinazione del suolo medesimo; e uso eccezionale, che è oggetto di concessione amministrativa e non è conforme alla, normale destinazione del bene pubblico (per esempio, costruire una edicola su suolo demaniale, previa apposita concessione).

    Orbene, per restare nel campo che ci interessa, è stato ritenuto che costituisce uso speciale(e non eccezionale) della strada pubblica l'apertura, ad opera di un privato, di un passo carrabile fra la strada e il fondo latistante di sua proprietà (in tal senso, Cass., 16 settembre 1981, n. 5136).

    È opportuno ricordare altresì che l'art. 46 del Regolamento cit. stabilisce in materia quanto segue:

    ´(Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile). 1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

    1. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

      a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

      b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;

      c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

      d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120. Page 1104

    2. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni...

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