N. 260 SENTENZA 19 - 22 novembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2009 - e altre disposizioni di adeguamento normativo) promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2009 - e altre disposizioni di adeguamento normativo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-27 marzo 2012, depositato in cancelleria il 30 marzo 2012 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Rosario Di Maggio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 23 marzo 2012 e depositato il successivo 30 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2009 e altre disposizioni di adeguamento normativo) per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

L'impugnato art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2012 ha modificato l'art. 35, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2009), il cui testo originario prevedeva che 'le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogano prestazioni socio-sanitarie a seguito di 'Progetti obiettivo' sono provvisoriamente autorizzate, ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) fino alla data del 31 dicembre 2011, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa della ridefinizione della normativa regionale che consente di accedere all'accreditamento istituzionale, fermo restando il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale'. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale impugnata dispone che: 'dopo le parole 'provvisoriamente autorizzate', sono inserite le seguenti: 'ed accreditate''; l'art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale dispone, inoltre, che: 'le parole '31 dicembre 2011', sono sostituite dalle seguenti:

'31 dicembre 2012''.

Ritiene il ricorrente che la disposizione impugnata stabilisca un accreditamento ex lege fino al 31 dicembre 2012 delle strutture socio-sanitarie indicate nel menzionato art. 35 della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2009, che siano gia' state autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992.

In proposito la difesa dello Stato rammenta che l'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 subordina l'accreditamento istituzionale delle strutture autorizzate al possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione, funzionali agli indirizzi regionali e positivamente valutati in ordine ai risultati raggiunti per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA).

Poiche' la disposizione regionale prescinde dall'accertamento degli ulteriori requisiti di qualificazione, dalla compatibilita' dell'accreditamento con la programmazione regionale e dalla verifica positiva dei risultati raggiunti, essa si tradurrebbe, dunque, in una violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute riguardanti l'accreditamento istituzionale e sarebbe, pertanto, illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Sotto altro aspetto il ricorrente ravvisa un secondo profilo di incostituzionalita', in ragione del fatto che il mandato commissariale del 12 dicembre 2009 per la Regione Abruzzo ha demandato al Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale (lettera a, n. 5) e la sospensione dell'accreditamento di strutture sanitarie private, fino all'avvenuta adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale tranne quelle necessarie all'attuazione del Piano di rientro (lettera b). La legge regionale impugnata, stabilendo l'accreditamento delle strutture sanitarie sino al 31 dicembre 2012, interferirebbe con le predette funzioni commissariali. Poiche' la Corte costituzionale (sentenze n. 78 del 2011 e n. 2 del 2010) ha precisato che la situazione di interferenza con i poteri del Commissario determina la violazione dell'art. 120, secondo comma, della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT