N. 344 SENTENZA 17 - 26 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia nel procedimento vertente tra la Farpower S.r.l. e la Regione Puglia ed altra con ordinanza del 9 settembre 2009, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione della Farpower S.r.l. e della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi gli avvocati Eugenio Picozza per la Farpower S.r.l. e gli avvocati Maria Liberti e Leonilde Francesconi per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza del 9 settembre 2009, ha sollevato, in riferimento all'art.

117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che 'la realizzazione dei parchi eolici e' disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia)'.

Il rimettente impugna, altresi', per effetto del richiamo operato dalla norma censurata, gli artt. da 4 a 8 e gli artt. 10, 13 e 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006.

Il giudizio principale ha ad oggetto la richiesta di annullamento della determinazione della Regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n. 342 del 4 giugno 2008 - che, nel richiamare gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006, ha negato l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente, Farpower S.r.l., per la realizzazione di un parco eolico.

L'atto impugnato era motivato sul presupposto che parte delle opere oggetto di valutazione erano in contrasto con i divieti di cui agli artt. 10 e 14, comma 2, e che, comunque, il rilascio del provvedimento richiesto era subordinato al rispetto del parametro di controllo previsto dall'art. 14, comma 7.

Il rimettente, dopo aver rilevato che la materia oggetto del giudizio a quo trova la sua disciplina nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), ritiene che il regolamento n. 16 del 2006, oggetto del rinvio recettizio operato dall'art. 3 impugnato, sia in contrasto con gli indicati parametri costituzionali.

In particolare, le disposizioni impugnate violerebbero sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute sia quelle concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al governo del territorio. Il legislatore regionale avrebbe, infatti, reso obbligatorio uno strumento di pianificazione - i Piani regolatori per l'installazione di impianti eolici (PRIE) - sconosciuto alla legge statale e provveduto ad indicare i criteri in base ai quali si individuano le aree non idonee alla installazione dei suddetti impianti senza il preventivo necessario coinvolgimento dello Stato.

In proposito il remittente osserva che gli artt. 4, 5 e 6 del regolamento n. 16 del 2006 disciplinano il contenuto e le modalita' di approvazione dei PRIE di cui i Comuni si devono dotare al fine di individuare le aree in cui non e' consentito localizzare gli aerogeneratori, indicando l'art 6, comma 3, a prescindere dall'adozione dei suddetti Piani e in attesa delle linee guida statali di cui al comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, specifiche zone ritenute non idonee alla installazione di impianti eolici.

I successivi artt. 8 e 10 prevedono, poi, che la valutazione di impatto ambientale relativa agli indicati impianti deve avvenire mediante uno studio comparato delle diverse proposte progettuali concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio (ossia in uno stesso PRIE), da tenersi a scadenze prefissate in sede regionale, e cio' al fine di individuare gli elementi di eventuale incongruita' o di sovrapposizione tra le diverse installazioni e, quindi, di razionalizzare le relative proposte.

In particolare, l'art. 10 detta i criteri ai quali deve attenersi la documentazione che il proponente deve presentare al fine di consentire la valutazione sopra indicata, tra i quali rilevano le prescrizioni a salvaguardia dell'effetto visivo e paesaggistico (lett. b), della flora e della fauna (lett. c), dell'inquinamento acustico (lett. d), della sicurezza (lett. g), della viabilita' (lett. h), delle linee elettriche (lett. i), delle pertinenze (lett.

j).

Il TAR della Puglia osserva, ancora, che, con l'art. 13, il legislatore regionale ha introdotto...

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