n. 128 SENTENZA 7 - 15 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra la M.B. s.p.a. e il Comune di Rimini con ordinanza del 16 maggio 2012, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti l'atto di costituzione della societa' M.B. s.p.a. e gli atti di intervento della societa' M.C.d.M. s.p.a. ed altre e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Giovanni Calugi e Flavia Pozzolini per la M.C.d.M. s.p.a. ed altre, Francesco Cimmino Gibellini per la M.B. s.p.a. e l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 16 maggio 2012, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui stabilisce - anche con riferimento ai rapporti concessori in corso - nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali per le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. La disposizione censurata sostituisce il comma 3 dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494;

tale norma stabilisce che «Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto». Il Consiglio di Stato riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all'appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, che ha rigettato, ritenendolo infondato, il ricorso della societa' M.B. s.p.a. avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Rimini, parte appellata, ha determinato i canoni di concessione demaniale per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. 2.- Dopo avere respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa del Comune di Rimini, il Consiglio di Stato osserva che la norma dell'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, nel prevedere l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dei nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali, alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, non distingue tra nuove concessioni e rapporti concessori in corso e sarebbe quindi applicabile - cosi' come il precedente comma 251 - anche alle concessioni in corso. 2.1.- Il Consiglio di Stato si dichiara consapevole del fatto che con sentenza n. 302 del 2010 la Corte costituzionale ha gia' dichiarato non fondata analoga questione, relativa al comma 251 del medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006;

tuttavia il Collegio ritiene che le concessioni per la nautica da...

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