n. 108 SENTENZA 22 - 29 maggio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca nel procedimento vertente tra A.B. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altra, con ordinanza del 18 giugno 2011, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti di costituzione di A.B. e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini per A.B., Antonietta Coretti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio promosso da A.B. contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) avente ad oggetto la corresponsione dell'indennita' di disoccupazione speciale, il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale l'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il rimettente espone che la norma censurata prevede la concessione di un trattamento pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione per un periodo massimo di 90 giorni a favore dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendista in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento. La disposizione, tuttavia, condiziona l'erogazione di tale indennita' ad un intervento integrativo, pari alla misura almeno del venti per cento dell'indennita' stessa, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. Il Tribunale di Lucca deduce che l'attore nel giudizio a quo, assunto con qualifica di apprendista, era stato licenziato da una societa' appartenente al settore industria del legno nel quale non esiste alcun ente bilaterale, onde l'INPS, in sede amministrativa, aveva respinto la sua domanda. Il rimettente aggiunge che la parte privata non poteva accedere neppure al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, riservato ai lavoratori sospesi e non ancora licenziati, ne' a quello dell'indennita' di mobilita' in deroga, beneficio non previsto dalla Regione Toscana. Tanto premesso, il Tribunale di Lucca sostiene che l'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185 del 2008, nel subordinare l'erogazione, a favore dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendisti, del predetto trattamento all'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, contrasta con gli artt. 3, 4 e 38 Cost., «per violazione del principio di ragionevole eguaglianza nella tutela del lavoro e nel sostegno alla disoccupazione involontaria», stante l'irragionevole disparita' di trattamento che puo' verificarsi a danno di un lavoratore che, a differenza di altri e ricorrendo i medesimi presupposti, venga escluso dall'erogazione del sostegno al reddito per circostanze quali l'inesistenza o l'inapplicabilita' di un contratto collettivo sull'ente bilaterale, il cui verificarsi e' riconducibile a scelte dei sindacati di parte datoriale o dello stesso datore di lavoro. Inoltre, il chiaro tenore letterale della norma, la quale espressamente condiziona la concessione della prestazione all'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, impedisce di procedere ad un'interpretazione adeguatrice che possa consentire di evitare l'incidente di costituzionalita'. Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente afferma che la norma censurata deve necessariamente essere applicata nel giudizio a quo e che dall'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento. 2.- Nel giudizio di legittimita' costituzionale si e' costituito A.B., attore nel giudizio principale, il quale chiede che la questione sia dichiarata fondata. In particolare, ad avviso della parte privata, l'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185 del 2008 contrasta con l'art. 3 Cost. in ragione della sua intima contraddizione con il precedente art. 18 dello stesso decreto-legge, il quale definisce gli interventi da esso previsti come imposti dall'eccezionale crisi economica internazionale e dalla conseguente esigenza di riprogrammazione delle risorse disponibili;

e' quindi contraddittorio rendere aleatorio (perche' condizionato alla liquidazione di un trattamento integrativo che potrebbe mancare) l'intervento a favore degli apprendisti sospesi dal lavoro o licenziati. Inoltre, secondo la difesa del lavoratore, la norma censurata e' viziata perche' e' fonte di irragionevole disparita' di trattamento ai danni di lavoratori che, pur vivendo...

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