n. 82 SENTENZA 6 - 9 maggio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e la s.p.a. ASPES Multiservizi ed altra, con ordinanza del 28 giugno 2011, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti di costituzione dell'INPS e della s.p.a. ASPES Multiservizi ed altra nonche' l'atto di intervento della s.p.a. Metro Italia Cash and Carry e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 febbraio 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Antonino Sgroi per INPS, Monica Grassi per la s.p.a. ASPES Multiservizi ed altra e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio promosso dalla ASPES - Azienda Servizi Pesaresi (alla quale, nel corso del procedimento, sono succedute la s.p.a. ASPES e la s.p.a. ASPES Multiservizi) diretto ad ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la restituzione, tra l'altro, dei contributi di malattia versati per il periodo febbraio 1990 - agosto 2000, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 20, comma 1, «ultimo inciso» [rectius, secondo periodo], del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo in vigore prima della modifica apportata dall'art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111. 1.1.- A proposito della rilevanza della questione, la Corte rimettente espone che le parti private sostengono di non essere soggette all'obbligo contributivo per l'assicurazione contro le malattie, perche' l'art. 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»), dispone che l'indennita' di malattia posta a carico dell'ente previdenziale non e' dovuta quando, come nel loro caso, il datore di lavoro e' obbligato, in forza di legge o di contratto, a corrispondere ai dipendenti assenti per malattia un trattamento economico pari o superiore all'indennita' di malattia stessa. Il giudice a quo aggiunge che nelle more del giudizio e' intervenuto l'art. 20, comma l, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha dettato una norma di interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943, secondo la quale, da un lato, i datori di lavoro che, per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, corrispondono ai dipendenti il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione dell'indennita' di malattia, non sono tenuti al versamento della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie e, dall'altro, le contribuzioni comunque gia' versate e relative a periodi precedenti al 1° gennaio 2009 restano acquisite alla gestione e quindi non sono suscettibili di ripetizione. La Corte rimettente afferma che, per decidere la controversia, deve fare applicazione appunto dell'ultima parte della predetta disposizione, cioe' di quella che esclude la ripetibilita' dei contributi gia' versati. 1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo premette che l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 e' stato oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, essendo stato sospettato di violare l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto, sebbene formulato come una norma di interpretazione autentica, costituirebbe in realta' una legge-provvedimento e perche' irragionevolmente premierebbe i datori di lavoro inadempienti e discriminerebbe quelli che hanno tempestivamente versato i contributi dovuti. La sentenza n. 48 del 2010 ha tuttavia dichiarato non fondata la questione e il rimettente ricorda come in quell'occasione la Corte costituzionale abbia precisato che oggetto della censura (e dunque dello scrutinio di costituzionalita') era non gia' la seconda parte del comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008...

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