n. 137 SENTENZA 5 - 13 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-5 luglio 2012, depositato in cancelleria il 10 luglio 2012 ed iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso del 27 giugno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in via principale delle disposizioni di cui agli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012). 1.1. - Quanto all'art. 46 delle legge regionale piemontese, secondo il Presidente del Consiglio tale disposizione, legittimando un inquadramento riservato di personale, presenterebbe alcuni evidenti profili di illegittimita' costituzionale. In particolare, i commi 2 e 3 di tale articolo prevedrebbero, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, l'espletamento di concorsi destinati al personale gia' in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e assunto mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla Regione Piemonte. In tal modo, le predette disposizioni si porrebbero in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, e segnatamente con quelli di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento nonche' con la regola del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione, che ammette eventuali deroghe solo in presenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico. Inoltre, il successivo comma 4, stabilendo che, con deliberazione della Giunta regionale, sia definita, tra l'altro, la percentuale di riserva di posti non inferiore al 40 per cento, riferita al personale di cui al comma 3, si porrebbe in contrasto con i sopra citati artt. 3 e 97 della Costituzione, nonche' con la costante giurisprudenza della medesima Corte costituzionale, che prevede che, anche nel caso in cui le deroghe siano giustificate, la riserva di posti a favore del personale interno non sia superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso. 1.2. - Quanto alla norma contenuta nell'art. 47 della legge regionale censurata, essa detterebbe, in contrasto con la corrispondente disciplina introdotta dal legislatore statale con gli artt. 4, 91, 120 e 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), una propria, autonoma disciplina in materia di collaudo di opere pubbliche e, segnatamente, della individuazione, selezione e nomina dei soggetti chiamati a svolgere l'attivita' di collaudo, determinando una violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la...

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