n. 18 SENTENZA 28 - 31 gennaio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione distaccata di Lecce, nel procedimento vertente tra M.M.C. e il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed altro, con ordinanza del 9 maggio 2013, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza depositata il 9 maggio 2013 (r.o. n. 179 del 2013), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione distaccata di Lecce - rilevata, in premessa, la nullita' della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto effettuata presso la sede dell'Amministrazione dello Stato, autrice dei provvedimenti impugnati, e non presso il competente Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, come prescritto dall'art. 11 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato);

e considerato poi che, nella vicenda in esame l'applicazione del "principio generale", di cui all'art. 291, primo comma, del codice di procedura civile, che consente la rinnovazione della notifica nulla in caso di contumacia del convenuto, era impedita dall'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), il quale diversamente prevede che la rinnovazione della notifica nulla, ove il destinatario non si costituisca in giudizio, sia consentita solo quando il giudice ritenga che l'esito negativo dello stesso dipenda da «causa non imputabile al notificante» (il che nella specie era da escludersi) - ha sollevato, in quanto di conseguenza rilevante, questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 44, comma 4, dell'Allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, per...

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