N. 60 SENTENZA 21 - 25 febbraio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO , Alfonso QUARANTA,

Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, nonche' dell'art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprieta' e alla gestione d'impresa), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-31 marzo 2010, depositato in cancelleria il 1° aprile 2010 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato per la spedizione il 26 marzo 2010, pervenuto alla destinataria Regione Veneto il 31 marzo 2010, depositato il 1° aprile 2010 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera

c), e comma 3, nonche' dell'art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprieta' e alla gestione d'impresa), in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La difesa dello Stato evidenzia che la suddetta legge regionale ha la finalita' di attribuire benefici per favorire la partecipazione alla proprieta' e alla gestione d'impresa delle categorie di lavoratori, pensionati e collaboratori a progetto indicate dall'art.

2, comma 1. I benefici sono previsti - secondo l'art. 2, comma 2 - in relazione alle seguenti situazioni: 'a) l'acquisizione, l'assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di societa' di capitali; b) l'ammissione di dipendenti come soci accomandanti in una societa' in accomandita semplice; c) l'ammissione di dipendenti come soci di una societa' esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell'azienda dell'imprenditore; d) l'adesione a eventuali societa' o fondazioni d'investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma 1'.

Le disposizioni censurate prevedono che: a) 'La Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti' e agli altri soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, che partecipano alle operazioni previste dall'articolo 2' (art. 3, comma 1); b) a tale fine la Giunta regionale puo', anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica: 'concedere esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale' (art. 3, comma 2, alinea e lettera c); c) 'Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali' (art. 3, comma 3); d) 'La Giunta regionale, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica, concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprieta' e alla gestione dell'impresa le seguenti incentivazioni: [...] b) esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale' (art. 4, comma 1, alinea e lettera b).

Il ricorrente ritiene che tali disposizioni violino il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97

Cost. 'sia per l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziche' al Consiglio regionale, sia per la indeterminatezza e l'ampiezza dei rispettivi ambiti di applicazione, in quanto non...

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