n. 81 SENTENZA 24 aprile - 3 maggio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e dell'articolo 48, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, nel procedimento vertente tra la s.p.a. C. P. e la Regione autonoma Sardegna ed altri, con ordinanza del 12 ottobre 2011, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 12 ottobre 2011, depositata nella cancelleria il 21 dicembre 2011 (reg. ord. n. 279 del 2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 48, comma 3, della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e dell'articolo 8, comma 4, della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per violazione dell'articolo 97 della Costituzione. L'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006, prevede che le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale «si concludono, sulla base dell'attivita' istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente». L'art. 8, della legge della Regione Sardegna n. 31 del 1998, rubricato «Direzione politica e direzione amministrativa», dispone, al comma 1, che «La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo [...]», e, al comma 3, che «Ai dirigenti dell'amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa [...]». L'impugnato comma 4 precisa che «Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 3 possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative». 2. - Le questioni di costituzionalita' sono state sollevate nel corso di un giudizio che - secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente - ha ad oggetto la richiesta, da parte della s.p.a. C. P., societa' mineraria titolare dal 1999 al 2005 della concessione per la coltivazione della miniera denominata "Pitzu Rubiu", di annullamento della deliberazione del 30 gennaio 2009 n. 7/21, della Giunta Regionale della Regione autonoma della Sardegna e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. Con tale deliberazione, la Giunta ha espresso giudizio positivo sulla compatibilita' ambientale del progetto di rinnovo della concessione mineraria presentato dalla s.p.a. C. P., ma l'ha subordinato ad una serie di condizioni ritenute eccessivamente onerose dalla societa' (ad esempio, la durata della concessione sarebbe di dieci anni, anziche' di quindici). Con ordinanza n. 234 del 3 giugno 2009, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, ha accolto l'istanza cautelare. Con l'ordinanza n. 279 del 2011, lo stesso TAR per la Sardegna, facendo proprie le argomentazioni prospettate dalla societa' ricorrente, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale delle due disposizioni citate, contenute in due diverse leggi regionali. 2.1. - Ad avviso del giudice rimettente, l'attribuzione alla Giunta regionale, anziche' alla dirigenza, della competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, prevista dall'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 - in deroga al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa -, violerebbe l'art. 97 Cost. La deroga di cui all'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006, si fonderebbe sull'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, anch'esso, percio', lesivo dell'art. 97 Cost. 2.2. - Quanto alla rilevanza, il giudice rimettente osserva che «qualora fondata, la dichiarazione di...

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