n. 68 SENTENZA 26 marzo - 2 aprile 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2013 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2013. Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 15-19 febbraio 2013, depositato il successivo 25 febbraio ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2013, ha impugnato l'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco). 1.1.- Premette il ricorrente che, ai sensi dell'art. 1 della legge in esame, «La Regione, nel rispetto del dettato dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, si propone di documentare, valorizzare e promuovere l'arte della pittura "a fresco" sul territorio regionale»;

l'art. 2 prevede che «La Regione, per le finalita' di cui all'articolo 1, in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d'arte "Treglio affrescata", riconosce a Treglio (Ch) la qualifica di "Paese dell'affresco"»;

l'art. 3, a sua volta, indica gli obiettivi che la manifestazione in parola deve perseguire ai fini del riconoscimento di cui all'art. 2. L'art. 5, aggiunge la difesa dello Stato, disciplina un contributo regionale, disponendo: 1. «La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, puo' sostenere finanziariamente la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di un contributo anche annuale. 2. La concessione del contributo regionale, nelle forme e modi di cui al comma 3, e' subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione. 3. L'ammontare complessivo del contributo, che non puo' eccedere il 50% della spesa sostenuta, e' erogato dalla Giunta regionale nella seguente misura: a) 40% prima della realizzazione della manifestazione...

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