n. 67 SENTENZA 26 marzo - 2 aprile 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione prima) con tre ordinanze del 24 maggio 2012 e una del 4 maggio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 165, 166, 167 e 168 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

udito l'avvocato Maria Liberti per la Regione Puglia. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione prima), con distinte ordinanze di rimessione rispettivamente iscritte ai nn. 165, 166, 167 e 168 del reg. ord. 2012, nel corso di quattro giudizi riguardanti l'impugnazione, tra l'altro, del regolamento della Regione Puglia 16 luglio 2007, n. 18 (Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006. Criteri e modalita' di presentazione e di utilizzo), ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, della Costituzione e all'art. 195, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), per il quale: «La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento». 1.1.- Quanto ai giudizi a quibus, il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) l'impugnazione degli atti e' stata proposta nei confronti della Regione Puglia e, rispettivamente, della Provincia di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani in due giudizi promossi da societa' che, esercitando attivita' di smaltimento rifiuti, avevano trasmesso alle competenti amministrazioni provinciali la documentazione necessaria per l'adeguamento dell'impianto alla disciplina dettata dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ai fini della prosecuzione dell'esercizio;

b) nei primi due giudizi instaurati dalle societa' istanti, a fronte delle deliberazioni della Giunta provinciale di presa d'atto del regolamento regionale censurato e delle note del dirigente del competente servizio della Provincia recanti invito a «conformarsi ai contenuti del suddetto regolamento entro il termine previsto per il 18 settembre 2007», le ricorrenti, opinando che avrebbero dovuto offrire garanzie finanziarie ritenute eccessive, hanno impugnato il regolamento della Regione Puglia n. 18 del 2007 e le richiamate note dirigenziali del 7 agosto 2007;

c) nei due ulteriori giudizi successivamente instaurati, le stesse ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Puglia 26 luglio 2011, n. 1712 (Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti - d.lgs. n. 152/2006. Criteri e modalita' di presentazione e di utilizzo - Modifica) e le note del dirigente del competente servizio della Provincia del 6 settembre 2011 con le quali era stato richiesto alle societa' istanti di trasmettere le garanzie finanziarie previste dal censurato regolamento, come successivamente modificato;

d) le ricorrenti deducevano, nei quattro giudizi principali, distinti motivi di ricorso cosi' sintetizzabili: 1) illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge reg. Puglia n. 39 del 2006, per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006;

2) violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 36 del 2003, dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

3) violazione, sotto diversi profili, del principio di proporzionalita' dell'azione amministrativa;

4) eccesso di potere per difetto di motivazione;

carenza di istruttoria;

illogicita';

ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento;

e) si e' costituita nei giudizi principali la Regione Puglia. 1.2.- Il medesimo giudice rimettente premette poi, in punto di diritto, che i ricorsi delle societa' istanti sarebbero ammissibili, in quanto il regolamento regionale n. 18 del 2007 e, in due giudizi, la successiva deliberazione della Giunta regionale di modifica del regolamento, vengono censurati congiuntamente ai richiamati provvedimenti applicativi delle amministrazioni provinciali. Rileva infatti il giudice a quo che il gravato regolamento sarebbe privo di carattere immediatamente lesivo, essendo riconducibile alla categoria dei «regolamenti c.d. volizioni preliminari» (distinti dai «regolamenti c.d. volizioni-azioni»), e quindi non immediatamente impugnabile - se non unitamente ad ulteriori provvedimenti applicativi - in quanto contenente disposizioni normative generali ed astratte circa i requisiti e le capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti. 1.3.- Poste tali premesse, il giudice rimettente osserva che, dei motivi di ricorso dedotti dalle ricorrenti nei giudizi principali, le sollevate questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge reg. Puglia n. 39 del...

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