N. 117 SENTENZA 4 - 7 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 391-octies e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena, nel procedimento penale a carico di S. P. L. ed altro, con ordinanza del 20 gennaio 2010, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto 1. - Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena, con ordinanza del 20 gennaio 2010, propone d'ufficio, in relazione all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 391-octies e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, 'nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato, un termine processuale per il deposito del predetto fascicolo con la facolta' del pubblico ministero di esercitare il diritto alla controprova'.

Il rimettente riferisce di essere stato chiamato a svolgere udienza preliminare in un processo nei confronti di due persone, imputate di taluni reati (formazione e uso di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale) previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e che, nel corso dell'udienza stessa, il difensore aveva chiesto di essere autorizzato 'alla produzione del fascicolo di indagini difensive, contenenti consulenza tecnica e due sentenze, una della Commissione provinciale e l'altra della Commissione regionale tributaria, che, in accoglimento dei ricorsi presentati avverso gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate in relazione alle fatture contestate nei capi d'accusa, ne [avevano disposto] l'annullamento'.

Aggiunge di avere 'disposto l'acquisizione del fascicolo delle indagini difensive nel fascicolo processuale' e che, 'in rapida successione, il difensore degli imputati, in esecuzione della procura speciale conferita, chiedeva la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato'. Indi rileva come, in tale evenienza, 'il giudice, incamerata la rituale richiesta di giudizio abbreviato, si trovi a dover decidere il merito della causa alla luce di una situazione di chiara asimmetria tra le parti processuali', giacche', sebbene il 'compendio probatorio confluito nel fascicolo processuale attraverso le indagini difensive ritualmente svolte sia potenzialmente in grado di sovvertire le conclusioni alle quali e' giunto il pubblico ministero', questi non avrebbe 'alcun potere di attivare meccanismi processuali di risposta'.

Tale situazione sarebbe consentita dalle norme oggetto del dubbio di illegittimita' costituzionale, rilevante nella specie, poiche' di esse dovrebbe il rimettente fare applicazione, impiegando per la decisione i risultati delle suddette indagini difensive.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa si apprezzerebbe con riguardo ai parametri, recati dall'art. 111 Cost., del contraddittorio nella formazione della prova e della 'parita' delle armi' da assicurare per esso.

Nell'esame degli specifici aspetti che tali parametri pongono nel giudizio abbreviato - connotato dalla rinuncia unilaterale dell'imputato al contraddittorio con la possibilita' di impiego e utilizzazione dei risultati di tutti quanti gli atti di indagine, compresi quelli delle investigazioni difensive - il rimettente considera i precedenti di questa Corte, e in particolare i rilievi contenuti nella sentenza n. 184 del 2009, con i quali si sottolinea che ben puo' essere consentita la deroga al contraddittorio per consenso del solo imputato anche con quelle implicazioni circa le investigazioni difensive (giacche' il principio di parita' non impone la reciprocita' del consenso su ogni questione, il che contrasterebbe con la lettera del quinto comma dell'art. 111 Cost.), ma si avverte, altresi', come occorra 'evitare che i presupposti e le modalita' operative del riconoscimento all'imputato della facolta' di rinunciare alla formazione della prova in contraddittorio determinino uno squilibrio intollerabile tra le posizioni dei contendenti o addirittura un'alterazione del sistema'.

Secondo il...

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