N. 214 SENTENZA 18 - 30 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 5 e 9, comma 1, quanto a quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n.

25, della 'Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori 'Tommaso Campanella' Centro Oncologico d'Eccellenza' come ente di diritto pubblico);

2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'intero testo delle leggi della Regione Calabria n. 35 del 2011 e n. 50 del 2011.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5, 4, comma 3, 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della 'Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori 'Tommaso Campanella' Centro Oncologico d'Eccellenza' come ente di diritto pubblico) e degli articoli da 1 a 4 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 25 novembre-1° dicembre 2011 e il 28 febbraio-5 marzo 2012, depositati in cancelleria il 29 novembre 2011 ed il 5 marzo 2012 ed iscritti al n. 165 del registro ricorsi 2011 ed al n. 52 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Presidente del Consiglio dei ministri e Graziano Pungi' per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 25 novembre 2011 e depositato il successivo 29 novembre (reg. ric. n. 165 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5; 4, comma 3; 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n.

35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della 'Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori 'Tommaso Campanella' Centro Oncologico d'Eccellenza' come ente di diritto pubblico), in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

La legge impugnata disciplina il riconoscimento come ente di diritto pubblico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori 'Tommaso Campanella' Centro Oncologico d'Eccellenza, gia' istituita ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanita') quale fondazione di diritto privato.

In particolare: l'art. 1 dispone il riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico dotato di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (comma 1);

stabilisce che la Fondazione e' parte del sistema sanitario regionale (comma 2); ne definisce gli obiettivi, tra cui quello di assicurare l'integrazione tra il servizio sanitario regionale e l'Universita' degli Studi 'Magna Grecia' di Catanzaro (comma 3); ne dispone il provvisorio accreditamento (comma 5); l'art. 4, comma 3, attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare direttive per la definizione delle piante organiche e l'attribuzione del personale;

l'art. 5 indica le fonti di finanziamento della Fondazione; l'art. 9, comma 1, prevede che, al fine di garantire la continuita' del servizio prestato dalla Fondazione, il personale di quest'ultima, nelle more dell'espletamento del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, svolga la propria attivita' stipulando contratti di lavoro a tempo determinato.

Il ricorrente premette che la Regione Calabria si e' vincolata il 17 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), all'osservanza di un Piano di rientro dal deficit della sanita' e che, a causa dell'inadempimento in cui e' incorsa, il Consiglio dei ministri, con delibera del 30 luglio 2010, ha nominato un commissario ad acta nella persona del Presidente della Giunta, in base all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222.

Per questa ragione, l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, lederebbe gli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.: il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico, infatti, determinerebbe una 'interferenza' con le attribuzioni del commissario, fondate sull'art. 120, secondo comma, Cost. e previste dalla lettera a), numero 2), e dalla lettera b) della delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, con cui lo si e' incaricato di disporre il riassetto della rete ospedaliera regionale, sospendendo l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche.

Inoltre, tale iniziativa sarebbe in contrasto anche con il punto 4) della delibera della Giunta regionale 16 dicembre 2009, n. 845 (Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria Approvazione di documento sostitutivo di quello...

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