N. 91 SENTENZA 9 - 21 marzo 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunita' montane, ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2009 ed iscritto al n.

2 del registro conflitti tra enti 2009.

Visto l'atto di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 26 gennaio 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 3 febbraio, la Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunita' montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1.1. - A decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, per effetto di quanto previsto dall'art. 2 del medesimo, infatti, si sono prodotti, anche per la ricorrente, gli effetti di cui al comma 20 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, il quale ha previsto che:

'a) cessano di appartenere alle comunita' montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

  1. sono soppresse le comunita' montane nelle quali piu' della meta' dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non e' minore di 500 metri;

    nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

  2. sono altresi' soppresse le comunita' montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

  3. nelle rimanenti comunita' montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non puo' indicare piu' di un membro. A tal fine la base elettiva e' costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare'.

    1. - La Regione premette di aver gia' proposto questione di legittimita' costituzionale in ordine al suddetto art. 2, comma 20, della legge finanziaria per il 2008.

    2. - Con un ampio excursus, la ricorrente ripercorre l'articolata vicenda normativa che ha interessato le comunita' montane.

    3. - Deduce, quindi, come per effetto del suddetto d.P.C.m., delle diciannove comunita' montane del Veneto, otto sono state soppresse, sicche' si e' proceduto a nominare commissari straordinari della Giunta regionale per ciascuna delle comunita' montane soppresse.

    4. - Ad...

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