N. 90 SENTENZA 9 - 21 marzo 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste della Regione Siciliana del 22 ottobre 2009, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 dicembre 2009 - 5 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 5 gennaio 2010 ed iscritto al n.1 del registro conflitti tra enti 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 30 dicembre 2009 - 5 gennaio 2010, depositato il 5 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, 'per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009', in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione 'e derivatamente' agli artt. 4, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163' (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

1.1. - Il ricorrente premette che, con il predetto decreto, e' stata disposta l''approvazione dell'albo dei collaudatori per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00, I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 28, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) nel testo coordinato con le leggi regionali, e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109 del 1994, come modificato ed integrato dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 (Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi) e successive modificazioni ed integrazioni'. L'articolo 2 del medesimo decreto stabilisce, in particolare, che 'l'inserimento nell'albo e' condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi che sara' effettuato mediante selezione comparativa tra i soggetti iscritti secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006'.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione contenuta nel citato articolo 2 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost. che stabilisce la...

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