N. 94 SENTENZA 9 - 21 marzo 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE; Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 dicembre 2009-7 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2010 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione, fuori termine, della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 29 dicembre 2009 - 7 gennaio 2010 e depositato in tale ultima data (7 gennaio 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere), per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

  1. - Il ricorrente impugna tre disposizioni della legge della Regione Liguria n. 52 del 2009, contenenti norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identita' di genere.

    2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, in primo luogo, l'art. 7, comma 1, della legge impugnata. Tale disposizione riguarda l'accesso ai servizi pubblici e privati, prevedendo che 'La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parita' d'accesso ai servizi pubblici e privati e da' attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate ne' somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni'.

    Secondo il ricorrente, questa norma introdurrebbe il 'divieto, per gli operatori economici privati, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto...

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