N. 156 SENTENZA 20 - 28 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito delle deliberazioni della Giunta della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591 che hanno disposto la conferma o il conferimento dell'incarico di direttore generale a tempo determinato a persone esterne alle dotazioni organiche dell'amministrazione regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20 aprile 2010, depositato in cancelleria il 26 aprile 2010 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato dello Stato Massimo Santoro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 20 aprile 2010 e depositato il successivo 26 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione avverso le deliberazioni della Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n.

573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591, le quali hanno disposto la conferma o il conferimento dell'incarico di direttore generale a nove persone esterne alle dotazioni organiche dell'amministrazione regionale.

Il ricorrente ritiene che tali deliberazioni violerebbero gli articoli 3, secondo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

1.1. - In particolare, il ricorrente lamenta che attraverso le suddette deliberazioni la Regione siciliana, avendo confermato o conferito incarichi dirigenziali a persone esterne ai ruoli dell'amministrazione in numero ingente e senza fornire adeguata motivazione sul possesso dei requisiti di professionalita' in capo alle persone nominate e, soprattutto, sulla riscontrata inesistenza, tra i ruoli dell'amministrazione, di persone idonee, anche dal punto di vista della qualificazione professionale, a ricoprire l'incarico affidato agli esterni, avrebbe effettuato delle scelte irragionevoli, contrastanti con il principio di buon andamento dell'amministrazione e con il principio del pubblico concorso, ed avrebbe organizzato gli uffici in violazione di principi posti dalla legge statale (d.lgs. n.

165 del 2001) volti ad assicurare l'equilibrio tra valorizzazione delle risorse interne e possibilita' di avvalersi delle competenze emergenti dal mercato, superando cosi' i limiti delle proprie attribuzioni costituzionali ed invadendo la sfera di tutela degli interessi costituzionalmente sottesi agli artt. 3 e 97 Cost., spettante allo Stato.

  1. - La difesa erariale argomenta il proprio ricorso ricostruendo, anzitutto, i presupposti normativi delle deliberazioni impugnate.

    Queste sono state adottate ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivita' produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), per il quale 'al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4' ovvero degli incarichi dirigenziali 'ed entro il limite del 5 per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni' .

    Il predetto limite percentuale del 5 per cento e' stato, poi, elevato al 20 dall'art. 11, comma 7, della legge della Regione siciliana 3 dicembre 2003, n. 20 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003.

    Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico) e, successivamente, al 30 per cento dall'art. 2, comma 3, primo periodo, della legge della Regione siciliana 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione).

    Rileva il ricorrente che l'intero d.lgs. n. 29 del 1993 e' stato abrogato dall'art. 72 del d.lgs. n. 165 del 2001, ma la disciplina recata dall'art. 19, comma 6, dell'abrogato d.lgs. n. 29 del 1993 e' stata trasfusa, con modificazioni, nell'art. 19, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale 'gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5' ovvero quelli di direzione amministrativa 'possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato'.

    2.1. - Per la difesa erariale, stante il rinvio (da intendersi mobile) operato dall'art. 9, comma 8, della legge della Regione siciliana n. 10...

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