n. 253 ORDINANZA 23 - 28 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in cancelleria l'11 settembre 2012 e iscritto al n. 119 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in cancelleria l'11 settembre 2012 e iscritto al n. 119 del registro ricorsi del 2012, ha promosso giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016);

che l'art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto n. 23 del 2012 e' censurato in quanto individua la figura del direttore generale alla sanita' e al sociale e prevede che questi sia nominato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale e abbia il compito di realizzare gli obiettivi sociosanitari di programmazione, indirizzo e controllo, nonche' di coordinare le strutture e i soggetti afferenti al settore;

che, data la formulazione generica e poco chiara, la norma censurata istituirebbe una nuova figura senza precisarne adeguatamente la collocazione organizzativa;

che la medesima disposizione impugnata, prevedendo che sia il Consiglio regionale a nominare tale direttore, comporterebbe una violazione degli artt. 46 e 58 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) e degli artt. 97, 121 e 123 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio censura, inoltre, gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2012;

che l'art. 9, comma 1, stabilisce che l'adeguamento al Piano socio sanitario regionale delle schede di dotazione ospedaliera sia effettuato dalla Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare;

che l'art. 10, comma 1, dispone che le schede di dotazione territoriale delle unita' organizzative dei servizi e...

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