n. 112 ORDINANZA 22 - 29 maggio 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nel giudizio vertente tra la societa' Dresdner Bank A.G. e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Milano 1, con ordinanza del 28 aprile 2010, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Milano, chiamata a decidere sul ricorso proposto dalla societa' Dresdner Bank A.G. nei confronti dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Milano 1, con ordinanza del 28 aprile 2010 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), in riferimento agli artt. 3 (principio di uguaglianza e principio di ragionevolezza), 97 e 113, secondo comma, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 3 e 6, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

che la disposizione sottoposta al vaglio di costituzionalita' prevede che «nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti»;

che l'Istituto bancario aveva adito la Commissione tributaria di Milano, impugnando il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del credito di imposta IRPEG per l'anno 1983;

che l'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, aveva eccepito la prescrizione del diritto;

che secondo la Commissione rimettente la prescrizione si deve ritenere maturata e che pertanto la norma impugnata diviene rilevante ai fini del decidere, in quanto impedirebbe di far valere la relativa eccezione;

che la norma sarebbe affetta dai seguenti vizi di costituzionalita': -...

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