N. 127 ORDINANZA 7 - 10 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 571 del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Ribaudo Maria Concetta nella qualita' di liquidatrice della societa' Eurozinco di Lucchese Antonino & C.

sas, con ordinanza dell'8 agosto 2011, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che con ordinanza depositata l'8 agosto 2011 (r.o. n.

264 del 2011) il Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 571 del codice di procedura penale 'nella parte in cui non prevede che, limitatamente alle statuizioni di contenuto patrimoniale, gli eredi dell'imputato possano proporre impugnazione nel caso di morte del dante causa intervenuta dopo la sentenza di primo grado e prima della proposizione della impugnazione';

che l'ordinanza di rimessione, richiamato in apertura il ricorso della liquidatrice di una societa' in accomandita semplice, premette che, con provvedimento del 28 ottobre 2002, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di un terreno di proprieta' di tale societa', che, con sentenza dell'11 luglio 2008 dello stesso tribunale, il rappresentante legale della societa' e' stato assolto da un'imputazione di associazione per delinquere e condannato, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e di mille euro di multa per il reato di cui agli artt.

640, primo comma e secondo comma, numero 1), e 61, numero 7), del codice penale e che, nei limiti del valore del profitto del reato, e' stata disposta la confisca per equivalente del terreno indicato;

che il giudice rimettente riferisce inoltre che l'imputato e' deceduto il 20 luglio 2008, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ma prima della notifica dell'estratto contumaciale;

che, nella prospettazione del rimettente, per un verso, la morte avrebbe determinato l'estinzione del diritto all'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza, oltre...

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