N. 122 ORDINANZA 7 - 10 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 13 maggio 2011, depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che con ricorso ex articolo 127 della Costituzione, depositato il 17 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, censura - in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione - l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria);

che detta norma dispone, al comma 1, che 'Nei contratti conclusi dalla Regione Calabria e dagli enti, aziende e societa' regionali, e' sempre inserita una clausola espressa per inadempimento del contraente privato, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., operante laddove sia accertata, con la richiesta di rinvio a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 38, lettera m-ter), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la mancata denuncia all'autorita' giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalita', di estorsione, di usura, ovvero contro la pubblica amministrazione o contro la liberta' degli incanti, dei...

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