n. 84 ORDINANZA 6 - 9 maggio 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge della Regione siciliana n. 58 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili) approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 dicembre 2012, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 7 gennaio 2013, depositato nella cancelleria il 10 gennaio 2013 e iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2013. Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 10 gennaio 2013 e iscritto al registro ricorsi n. 3 del 2013, ha impugnato l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge della Regione siciliana n. 58 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili) approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 dicembre 2012, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

che il comma censurato autorizza sino al 30 aprile 2013 la proroga di contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione siciliana 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilita' regionale), previo accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore e previa verifica dell'esigenza del fabbisogno di risorse umane, nel rispetto del combinato disposto delle norme statali in materia di proroga dei rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

che, secondo il Commissario dello Stato, la disposizione censurata non limiterebbe la suddetta proroga ai soli contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, come consentito dall'art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2013), ma, tramite il riferimento all'art. 5, comma 1, della legge reg. n. 26 del 2012, la estenderebbe anche ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato. In particolare, la tipologia di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa interessata dal disegno di legge regionale potrebbe, secondo la legislazione statale in materia, essere oggetto di proroga solo in ipotesi delimitate ed eccezionali;

che la norma censurata, non distinguendo tra i rapporti di lavoro...

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