N. 137 ORDINANZA 21 - 31 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Franco GALLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole: 'ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione'), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dell'art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante:

'Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unita' sanitarie locali'), 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n.

732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 17 novembre 2011, depositato in cancelleria il 28 novembre 2011, ed iscritto al n. 164 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 17 novembre 2011 e depositato il 28 novembre 2011, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto - in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) e

s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonche' all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - questioni di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011 e, in particolare, degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole: 'ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione'), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dell'art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: 'Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unita' sanitarie locali'), 35, 36, 38, 40 e 41;

che il ricorrente impugna anzitutto, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 14, il quale dispone che: 'Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella vendemmia relativa all'anno 2011, alla misura della vendemmia verde, in conformita' all'articolo 103 noviesdecies del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM), pubblicato in g.u.u.e. del 16 novembre 2007, L 299, ed all'articolo 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 30 giugno 2008, L 170, socie di cantine iscritte all'Albo delle cooperative a mutualita' prevalente operanti quali imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli cosi' come definite dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e.

del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento, e' concesso un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde' [comma 1]; 'Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di interventi. L'importo massimo concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo di 'de minimis' e' di euro 3.750,00 e puo' essere presentata un'unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa' [comma 2]; 'Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337' [comma 3]; 'All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche normative: a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti:

'2.500 migliaia di euro'; b) alla lettera h) septies del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti:

'1.000 migliaia di euro'' [comma 4];

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla necessita' che le leggi istitutive di nuove spese rechino 'una esplicita indicazione del mezzo di copertura' (sentenza n. 386 del 2008) nonche' in ordine all'obbligo dell'Assemblea regionale siciliana di rispettare, nell'esercizio della potesta' legislativa attribuitale dall'art. 17 dello statuto speciale, la 'fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira' (sentenza n. 359 del 2007);

che con riguardo, in particolare, all'articolo impugnato, il ricorrente osserva che lo stesso prevede che agli oneri da esso derivanti si provveda attraverso le riduzioni degli stanziamenti di cui alle lettere f) e h-septies) del comma 1 dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), i quali gravavano sul capitolo n. 613940 dell'esercizio finanziario 2005, avente una dotazione di 100.000 migliaia di euro (comma 4): stanziamenti che, tuttavia, per una parte sono stati utilizzati e, per l'altra - quella non impegnata entro l'esercizio 2005 - hanno costituito economie di spesa e, in seguito all'approvazione del rendiconto regionale, hanno contribuito a determinare l'avanzo di amministrazione applicato nel 2006;

che cio' premesso, il ricorrente afferma che la riduzione di spese relative ad un esercizio ormai definitivamente chiuso, 'in contrasto con il principio costituzionale dell'annualita' del bilancio', non costituisce 'idonea e puntuale copertura' degli oneri derivanti dalla disposizione impugnata, che si pone percio' in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.;

che una seconda censura ha ad oggetto l'art. 15, comma 1 secondo cui: 'Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, e' istituito un fondo denominato 'Fondo regionale di garanzia' la cui gestione e' affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione' - il quale e' impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera e),

Cost., limitatamente alle parole 'ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione';

che il ricorrente svolge preliminarmente alcuni rilievi - alla luce...

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