N. 173 ORDINANZA 11 - 19 maggio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA Giudici: Alfio FINOCCHIARO Giudice, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2005, n.

20, recante Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti, promosso dal Tribunale di Brescia nel procedimento vertente tra F.I. e G.G. ed altri con ordinanza del 22 febbraio 2010, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto:

che il Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza civile, con ordinanza del 22 febbraio 2010 (reg. ord. n. 342 del 2010), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificata dalla legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio', in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti), in relazione agli artt. 2, 3, 42 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione;

che l'art. 64 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 disciplina gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti, prevedendo, al comma 2, che tale recupero 'e' classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera d)' della medesima legge regionale e che esso 'non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed e' ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3' del medesimo art.

64;

che il giudice a quo premette di essere stato investito di un giudizio avente a oggetto un reclamo proposto da F.I. avverso l'ordinanza emanata in data 17 novembre 2009 dal Tribunale di Brescia ex art. 1170 del codice civile e 703 del codice di procedura civile, con la quale, in accoglimento di un'azione di manutenzione promossa da G.G., E.G., M.B. e L.M., e' stata ordinata la demolizione di una porzione dell'ultimo piano della casa di abitazione di F.I. 'onde assicurare il rispetto del distacco di mt. 10,00 tra sopralzo e fabbricato dei ricorrenti';

che il tribunale rimettente rileva che e' incontestato che il sopralzo realizzato dal reclamante, pur rispettando la distanza civilistica di metri tre dall'edificio confinante, violi la disposizione in tema di distanze fissata dall'art. 76 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale vigente nel comune di Brescia, che, sul punto, recepisce il disposto dell'art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi...

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