N. 168 ORDINANZA 9 - 12 maggio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 settembre 2010, depositato in cancelleria il 9 settembre 2010 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (r.r.

n. 92 del 2010), ha proposto questione di legittimita' dell'art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), che ha sostituito l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Sardegna 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles), come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 12 del 1996), e dall'art. 6, comma 14, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), per contrasto con l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

che, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, prevedendo la possibilita' di attivare contratti di somministrazione in mancanza di adeguate figure professionali presso l'amministrazione regionale, violerebbe, da un lato, il principio del concorso pubblico e, dall'altro, non specificando il limite temporale per l'utilizzo del personale cosi' reclutato, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

che si e' costituita in giudizio la Regione...

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