N. 167 ORDINANZA 9 - 12 maggio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, promosso dal Giudice di pace di Gragnano nel procedimento vertente tra D'A. A. e il Comune di Gragnano ed altri con ordinanza del 1° agosto 2009, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di Pace di Gragnano ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per violazione degli artt. 24, 25, primo comma, 100, 102, secondo comma, 103 e 113 della Costituzione;

che il remittente premette che l'attore del giudizio a quo ha convenuto in giudizio il Comune di Gragnano, la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei ministri perche' venissero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a lui cagionati dalla omessa raccolta dei rifiuti su strade urbane, dei disservizi e delle inefficienze, delle inadempienze, dei disagi connessi all'emergenza rifiuti, nonche' dei pericoli ambientali ed igienico-sanitari;

che, in particolare, l'attore ha chiesto il ristoro di tutti i danni subiti durante il periodo dell'emergenza rifiuti compreso tra il 14 dicembre 2007 e il 20 gennaio 2008;

che il giudice a quo rileva come la norma impugnata - nella parte in cui prevede che 'sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare...

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