N. 196 ORDINANZA 20 - 24 giugno 2011
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Alfonso QUARANTA;
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,
Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 maggio 2011, promosso da Antonio Di Pietro ed altri nella qualita' di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni n materia di impedimento a comparire in udienza), con ricorso depositato in cancelleria in data 11 maggio 2011, ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilita'.
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
Ritenuto che, con ricorso depositato l'11 maggio 2011, Antonio Di Pietro, Vincenzo Maruccio, Benedetta Parenti e Gianluca De Filio, nella qualita' di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con riferimento alla delibera approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 4 maggio 2011, contenente 'Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
104 del 6 maggio 2011;
che, con riguardo alla ammissibilita' del ricorso, i ricorrenti affermano la sussistenza dei requisiti soggettivi, poiche' la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, i promotori e i sottoscrittori delle richieste di referendum abrogativo sono organi esercenti funzioni costituzionali;
che, quanto al profilo oggettivo, i ricorrenti osservano come la detta Commissione parlamentare, adottando soltanto in data 4 maggio 2011 la delibera in oggetto, pubblicata, poi, nella G.U. il 6 maggio, nonche' introducendo in essa alcune disposizioni (di seguito...
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