n. 15 ORDINANZA 28 - 30 gennaio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), promossi dal Tribunale ordinario di Camerino con ordinanza del 15 aprile 2013, dal Tribunale ordinario di Bassano del Grappa con ordinanza del 2 maggio 2013, dal Tribunale ordinario di Saluzzo con ordinanza del 4 aprile 2013, dal Tribunale ordinario di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con ordinanza del 22 maggio 2013, dal Tribunale ordinario di Nicosia con ordinanza del 24 maggio 2013, dal Giudice di pace di Rossano con ordinanza del 16 aprile 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 149, 175, 180, 187, 192 e 196 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 34, 35, 36 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di costituzione di M. E. ed altri, di A. F. T., di C. S., di C. P., nonche' gli atti di intervento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa, dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati, dell'Associazione avvocati sud pontino, del Comune di Gaeta, del Comune di Formia, dell'Associazione nazionale avvocati italiani ed altri, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Rossano, del Comune di Cariati e dei Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia e Longobucco, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Latina (fuori termine) e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto che i Tribunali ordinari di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, Nicosia, ed il Giudice di pace di Rossano, con le ordinanze iscritte, rispettivamente, ai nn. 149, 175, 180, 187, 192 e 196 del registro ordinanze del 2013, hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, della Costituzione, e, salvo il Tribunale ordinario di Camerino, nel complesso, degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), nella parte in cui il primo sopprime i Tribunali ordinari di Bassano del Grappa e Saluzzo, la sezione distaccata di Gaeta del Tribunale ordinario di Latina, i Tribunali ordinari di Nicosia e di Rossano, ed il secondo prevede l'inclusione dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia nel circondario del Tribunale di Cassino, per illegittimita' derivata, ed in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76, 81 e 97, primo comma, Cost.;

che, in particolare, il Tribunale ordinario di Camerino, con ordinanza del 15 aprile 2013 (r.o. n. 149 del 2013), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost.;

che il Tribunale rimettente premette di essere stato adito, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, da piu' dipendenti del Ministero della giustizia, appartenenti al personale in servizio presso il medesimo tribunale, che avevano chiesto in via d'urgenza la sospensione dell'efficacia degli atti aventi ad oggetto la procedura di interpello con la quale il personale amministrativo degli uffici giudiziari soppressi dal d.lgs. n. 155 del 2012 veniva invitato a presentare domanda di trasferimento a posti vacanti nel distretto;

che detti atti, in quanto finalizzati a dare esecuzione alla riorganizzazione degli uffici giudiziari disposta dalla legge n. 148 del 2011 e dal conseguente d.lgs. n. 155 del 2012, sarebbero idonei a vulnerare il diritto fatto valere dai ricorrenti alla conservazione del posto di lavoro inteso anche come sua collocazione geografica;

che il giudice a quo, quindi, ritenuta sussistente la rilevanza, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale ed ha sospeso provvisoriamente, nei confronti dei ricorrenti, l'efficacia degli atti impugnati;

che il rimettente osserva che la disposizione di delega sarebbe viziata, in quanto adottata durante l'iter di conversione di un decreto-legge che non conteneva detta norma, cosi' violando il procedimento ordinario di formazione della legge;

che sarebbe, altresi', leso l'art. 77, secondo comma, Cost., attese l'incompatibilita' dello strumento della legge delega con la sussistenza dei requisiti di straordinarieta' ed urgenza e l'eterogeneita' delle disposizioni in esame rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto-legge;

che il Tribunale ordinario di Bassano del Grappa, con ordinanza del 2 maggio 2013 (r.o. n. 175 del 2013), ha sollevato questione di legittimita' dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., e dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui dispone la soppressione del medesimo ufficio giudiziario, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.;

che sussisterebbe la rilevanza della questione in quanto la causa sarebbe stata rinviata ad udienza successiva a quella di acquisto di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012 e, quindi, dinanzi alla sede giudiziaria del Tribunale ordinario di Vicenza;

che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, prospettando censure analoghe a quelle dedotte nella ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Camerino;

che l'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, a sua volta, e' censurato per la violazione dell'art. 76 Cost., atteso il mancato rispetto della finalita' di ottenere risparmi di spesa ed incrementi di efficienza, come rilevato anche dalle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nei pareri resi;

che sussisterebbe la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sia per la irragionevolezza della disposta soppressione, tenuto conto dell'ampio territorio della Regione Veneto, dell'elevata popolazione e della situazione delle infrastrutture, sia...

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