N. 63 ORDINANZA 21 - 25 febbraio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO.

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nel procedimento vertente tra Menichetti Monica e l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Empoli con ordinanza del 23 marzo 2010, iscritta al n.

228 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 marzo 2010 nel corso di un giudizio tra Monica Menichetti e l'Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

che il giudice rimettente riferisce che la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardivita' il ricorso promosso dalla contribuente avverso una cartella di pagamento per omesso o carente versamento di IRPEF per l'anno 2002, in un caso nel quale la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 cod. proc.

civ. e 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973;

che quest'ultima disposizione prevede che 'Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune';

che - prosegue la Commissione tributaria regionale rimettente - il ricorso della contribuente alla Commissione tributaria provinciale era stato proposto, nella specie, nei sessanta giorni dall'effettiva conoscibilita' dell'atto impositivo, avvenuta con la ricezione della raccomandata che avvisava del deposito dell'atto nell'albo del comune, ma...

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