N. 335 ORDINANZA 12 - 16 dicembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Osimo nel procedimento vertente tra D.M.B.G. e il Comune di Osimo con ordinanza del 5 giugno 2008, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 giugno 2008, il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non fa salvo il diritto del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell'art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, a proporre ricorso al giudice di pace anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, laddove questo sia stato necessitato dalla 'scadenza del termine legislativamente previsto', e dalla 'contemporanea presenza del termine per proporre opposizione';

che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato in data 14 settembre 2006, il ricorrente nel giudizio a quo ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Osimo, per la violazione di cui all'art. 141, commi 2 e 11, del codice della strada;

che, prosegue il rimettente, dalla documentazione trasmessa dall'autorita' che aveva emesso il provvedimento impugnato, risulta che il predetto verbale era stato notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 3-10 agosto 2006;

che, all'udienza di prima comparizione del 6 aprile 2007, si era costituito in giudizio l'opposto Comune eccependo, preliminarmente, l'inammissibilita' del ricorso, dal momento che il ricorrente aveva provveduto a pagare l'importo della sanzione pecuniaria mediante versamento su conto corrente postale in data 3 ottobre 2006, circostanza confermata dal ricorrente nella memoria...

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