N. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 2011

IL TRIBUNALE In data 8 luglio 2011 M.M., cittadino extracomunitario detenuto agli arresti domiciliari, avanzava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nella istanza non vi era la certificazione della autorita' consolare prevista dell'art. 79 c. II, ne' autocertificazione ex art.

94 c. II TU Spese di Giustizia.

L'istante veniva egualmente ammesso al beneficio richiesto, anche alla luce dell'art. 94 c. III TU Spese di Giustizia, con decreto 11 luglio 2011.

Nei termini di cui all'art. 94 c. III peraltro il M. non faceva pervenire nulla, talche', ex art. 112 TU Spese di Giustizia, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato veniva revocato, con provvedimento 11 agosto 2011.

In data 8 novembre 2011 peraltro era pervenuta istanza di liquidazione della parcella da parte del difensore.

L'art. 114 TU Spese di Giustizia prevede che la 'Revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art. 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione e' pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'art. 94, comma 3'.

La revoca pertanto ha efficacia, secondo tale disposto, dal 28 luglio 2011.

Nel caso di specie nel periodo ricompreso tra l'8 luglio 2011 ed il 28 luglio 2011 il difensore ha svolto le attivita' delle quali chiede la liquidazione.

Diritto Ritiene questo giudice la possibile contrarieta' della disciplina normativa di cui sopra per contrarieta' con l'art. 3 della Costituzione.

Appare, infatti, ad avviso di questo giudice contrastante con il principio di eguaglianza e criteri di logica che:

ove soggetto non detenuto non presenti in allegato alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio la dichiarazione della autorita' consolare o la equipollente autocertificazione lo stesso venga escluso ab origine da ogni beneficio ai sensi dell' art. 79 c.

II - 94 c. II TU Spese di Giustizia (in tal senso condivisibilmente Cass. 21999/2009 che, pur escludendo che la mera mancata presentazione della autorita' consolare sia causa di inammissibilita' della istanza, ritiene peraltro necessaria quantomeno la autodichiarazione sul punto dell' interessato);

ove soggetto sottoposto a limitazioni della liberta' personale non presenti tali dichiarazioni nel termine di 20 giorni concessogli dall'art. 94 c. III lo...

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